La Direttiva (UE) 2026/470, nota come Omnibus I, è il più importante intervento di semplificazione della normativa ESG europea dal 2023. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, ridisegna il perimetro della rendicontazione di sostenibilità (CSRD) e della due diligence (CSDDD), escludendo la stragrande maggioranza delle PMI europee dagli obblighi diretti.
Questa guida è il riferimento normativo dell’ecosistema editoriale SussidiEuropei.it sugli obblighi ESG post-Omnibus. Ogni articolo del cluster ESG su SussidiEuropei.it, TransizioneEnergetica.eu e Sgravi.com rimanda a questa pagina quando cita la Direttiva Omnibus.
La cronologia: dalla CSRD all’Omnibus
Per capire l’Omnibus, bisogna ripercorrere la sequenza normativa che lo ha preceduto.
Fase 1: la CSRD (2023)
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Direttiva 2022/2464/UE, approvata nel dicembre 2022, aveva esteso l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità a circa 50.000 aziende europee, includendo molte PMI nella “fase 2” (2026-2028). Le soglie originali prevedevano obblighi per aziende con più di 250 dipendenti o 50 milioni di euro di fatturato.
Fase 2: stop-the-clock (aprile 2025)
Nell’aprile 2025, la Commissione Europea ha presentato la prima semplificazione: la direttiva “stop-the-clock”, che ha posticipato di 2 anni l’applicazione della CSRD alle aziende della fase 2 (PMI quotate e grandi imprese sotto le soglie originali). Questo ha dato tempo al legislatore europeo per rivedere il quadro.
Fase 3: quick fix (luglio 2025)
A luglio 2025, il “quick fix” ha ristretto ulteriormente il perimetro, escludendo alcune categorie di aziende e semplificando i requisiti per le rimanenti. Ma il quadro era ancora confuso.
Fase 4: Omnibus I (febbraio 2026)
La Direttiva (UE) 2026/470, pubblicata il 26 febbraio 2026, è l’intervento strutturale definitivo. Alza le soglie, ridimensiona la CSDDD, introduce il value chain cap, e definisce il VSME come standard volontario per le PMI.
Le nuove soglie CSRD
L’Omnibus cambia radicalmente chi è obbligato alla rendicontazione di sostenibilità.
Prima dell’Omnibus (CSRD 2023)
| Categoria | Soglia dipendenti | Soglia fatturato | Obbligo dal |
|---|---|---|---|
| Grandi aziende di interesse pubblico | >500 | >50 mln | 2024 (esercizio 2025) |
| Grandi aziende | >250 | >50 mln | 2025 (esercizio 2026) |
| PMI quotate | >10 | >0,9 mln | 2026 (esercizio 2027) |
| Terzi paesi (sedi UE) | >150 (UE) | >40 mln (UE) | 2028 |
Totale aziende obbligate: ~50.000 in Europa, ~8.000 in Italia.
Dopo l’Omnibus (Direttiva 2026/470)
| Categoria | Soglia dipendenti | Soglia fatturato | Obbligo dal |
|---|---|---|---|
| Grandi aziende | >1.000 | >450 mln | 2028 (esercizio 2029) |
| Aziende di interesse pubblico (banche, assicurazioni) | >500 | >50 mln | 2024 (già in vigore) |
| PMI quotate | Escluse | Escluse | Mai |
| Terzi paesi | >1.000 | >450 mln (UE) | 2029 |
Totale aziende obbligate: ~3.000 in Europa, ~500-700 in Italia.
La doppia soglia
L’aspetto cruciale: l’obbligo scatta solo se entrambe le soglie sono superate contemporaneamente. Un’azienda con 1.200 dipendenti ma 400 milioni di fatturato NON è obbligata. Un’azienda con 500 milioni di fatturato ma 800 dipendenti NON è obbligata. La doppia soglia esclude moltissime aziende che prima rientravano nel perimetro.
Chi è escluso
L’Omnibus esclude esplicitamente:
- PMI quotate (circa 12.000 aziende in Europa): non più obbligate alla rendicontazione CSRD
- Grandi aziende sotto le nuove soglie (circa 35.000 aziende): escluse dall’obbligo
- Società controllate di gruppi che superano le soglie a livello consolidato: se la capogruppo rendiconta, le controllate sotto soglia non rendicontano individualmente
Il recepimento italiano
L’Italia deve recepire la Direttiva Omnibus entro il 19 marzo 2027. Il recepimento avverrà mediante modifica del D.Lgs. 125/2024 (che aveva recepito la CSRD originaria). Il decreto di recepimento:
- abrogherà gli obblighi per le aziende sotto le nuove soglie
- manterrà gli obblighi per le aziende sopra le soglie (con inizio 2028)
- adatterà le sanzioni e i controlli
Fino al recepimento, la normativa italiana (D.Lgs. 125/2024) mantiene le soglie vecchie, ma l’applicazione è sospesa per le aziende escluse dall’Omnibus (per il principio di primato del diritto UE).
La CSDDD ridimensionata
La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), Direttiva 2024/1760/UE, impone obblighi di due diligence sulle catene di fornitura. L’Omnibus l’ha ridimensionata drasticamente.
Soglie CSDDD dopo l’Omnibus
| Categoria | Soglia dipendenti | Soglia fatturato | Applicazione |
|---|---|---|---|
| Grandi aziende | >5.000 | >1,5 mld | 2028-2030 (fasi) |
Prima dell’Omnibus, la CSDDD si applicava a aziende con >1.000 dipendenti e >450 mln di fatturato (circa 5.400 aziende). Dopo l’Omnibus, si applica a aziende con >5.000 dipendenti e >1,5 mld di fatturato (circa 300 aziende in tutta Europa).
In Italia: si stima che meno di 50 aziende rientrino nel perimetro CSDDD post-Omnibus. Sono le grandi multinazionali (Eni, Enel, Stellantis, Generali, Intesa Sanpaolo, UniCredit, ecc.).
Cosa significa per le PMI
La CSDDD non si applica direttamente alle PMI, ma le PMI che sono fornitrici delle aziende soggette a CSDDD riceveranno richieste di dati ESG dai loro clienti capofila. È qui che entra in gioco il value chain cap.
Il value chain cap: il diritto di dire no
L’innovazione più importante dell’Omnibus per le PMI è il value chain cap, introdotto dall’articolo 8 della Direttiva 2026/470.
Cosa dice
Le imprese sotto le soglie CSRD (quindi la stragrande maggioranza delle PMI) hanno il diritto di rifiutare richieste di dati ESG che eccedono il perimetro del VSME (Voluntary SME Standard, vedi sezione successiva).
Le grandi aziende (soggette a CSRD o CSDDD) che chiedono dati ESG ai loro fornitori PMI devono:
- informare il fornitore PMI del suo diritto di rifiuto
- limitare le richieste al perimetro VSME (se il fornitore sceglie di rispondere)
- non discriminare il fornitore per aver rifiutato richieste eccedenti il VSME
Cosa significa in pratica
Se un’azienda capofila (es. Stellantis, Barilla, Luxottica) invia un questionario ESG di 200 domande a un fornitore PMI, il fornitore può:
- rispondere solo alle domande VSME (circa 30-40 domande) e rifiutare il resto
- rifiutare l’intero questionario e proporre il VSME come alternativa
- non subire conseguenze commerciali per aver esercitato il diritto di rifiuto
Il value chain cap è il principio che protegge le PMI dal “effetto cascata” degli obblighi ESG: anche se la PMI non è obbligata, il cliente grande azienda non può imporle adempimenti oltre misura.
Limiti del value chain cap
Il value chain cap ha limiti pratici:
- non impedisce alle grandi aziende di “preferire” fornitori che forniscono più dati: la non-discriminazione è difficile da provare
- non si applica a richieste che non sono formalmente “ESG”: richieste di certificazioni di prodotto (es. FSC, PEFC, GlobalGAP) non rientrano nel value chain cap
- richiede consapevolezza: se la PMI non conosce il suo diritto, non lo esercita
Per una guida operativa su come esercitare il value chain cap, consulta l’articolo Il tuo cliente ti chiede i dati ESG: cosa devi dare e cosa puoi rifiutare su TransizioneEnergetica.eu.
Il VSME: lo standard volontario per le PMI
Il VSME (Voluntary SME standard) è lo standard di rendicontazione ESG sviluppato dall’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) specificamente per le PMI. È stato adottato dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 30 luglio 2025.
Struttura del VSME
Il VSME si compone di due moduli:
Modulo Base (obbligatorio se si adotta il VSME)
| Sezione | Contenuto | Dati richiesti |
|---|---|---|
| B1 – Profilo aziendale | Settore, dipendenti, siti, modello di business | Anagrafici |
| B2 – Integrità e governance | Struttura di governance, policy anticorruzione | Organizzativi |
| B3 – Materia prime, emissioni, energia | Consumi energetici, emissioni Scope 1-2, materiali | Bolletta, MUD, fatture |
| B4 – Inquinamento | Emissioni inquinanti, sostanze pericolose | Autorizzazioni ambientali |
| B5 – Biodiversità | Impatto su ecosistemi (se rilevante) | Valutazione impatto |
| B6 – Acqua | Consumi idrici, scarichi | Bolletta idrica, MUD |
| B7 – Rifiuti | Produzione, gestione, riciclo | MUD, registri |
| B8 – Lavoratori | Dipendenti, retribuzione, formazione | Buste paga, Bilancio sociale |
| B9 – Diritti umani e sindacali | Policy, incidenti | Documentazione HR |
| B10 – Società e comunità | Impatto territoriale, iniziative sociali | Documentazione |
Modulo Comprehensive (opzionale)
Aggiunge approfondimenti su:
- catena di fornitura (Scope 3)
- transizione climatica (scenario 1,5°C)
- obiettivi e target ESG
- conformità ai principi OCSE
Perché il VSME è importante anche se non è obbligatorio
Il VSME diventa lo standard di fatto per le PMI per tre ragioni:
- Le grandi aziende lo useranno come perimetro delle loro richieste ai fornitori (grazie al value chain cap, non possono chiedere di più)
- Le banche lo useranno come riferimento per il rating ESG bancario (le linee guida EBA citano il VSME)
- I bandi UE e PNRR lo riconoscono come prova di impegno ESG (per i criteri di sostenibilità)
Per una guida pratica alla compilazione del VSME, consulta VSME Modulo Base: come compilare la parte ambientale su TransizioneEnergetica.eu.
Le scadenze del recepimento
| Data | Evento | Cosa succede |
|---|---|---|
| 18 marzo 2026 | Entrata in vigore Omnibus | Le nuove soglie si applicano a livello UE |
| 19 marzo 2027 | Recepimento Italia CSRD | D.Lgs. 125/2024 modificato, soglie italiane allineate |
| 26 luglio 2028 | Recepimento Italia CSDDD | Normativa italiana su due diligence |
| 2028 (esercizio 2029) | Prima rendicontazione CSRD | Aziende >1.000 dip + >450 mln pubblicano il primo report |
| 2028-2030 | Applicazione CSDDD a fasi | Aziende >5.000 dip applicano due diligence |
Cosa fare da oggi
Se sei una PMI (meno di 1.000 dipendenti)
- Non sei obbligata alla rendicontazione CSRD. Non preparare un report di sostenibilità obbligatorio.
- Valuta il VSME volontario: se hai clienti grandi aziende, il VSME ti prepara alle loro richieste in modo strutturato. Costo: 500-3.000 € (fai-da-te o con commercialista).
- Conosci il value chain cap: se un cliente ti invia un questionario ESG eccessivo, hai il diritto di limitare le risposte al perimetro VSME.
- Verifica il rating ESG bancario: se hai finanziamenti, la banca ti farà domande ESG. Meglio prepararsi.
- Se partecipi a bandi UE/PNRR: i criteri ESG (DNSH, sostenibilità) sono rilevanti. Il VSME aiuta a documentare l’impegno.
Per una guida operativa su cosa fare concretamente, consulta ESG per PMI dopo l’Omnibus: cosa è cambiato davvero su TransizioneEnergetica.eu.
Se sei una grande azienda (oltre 1.000 dipendenti e 450 mln)
- Sei obbligata alla rendicontazione CSRD dal 2028 (esercizio 2029). Inizia la preparazione ora (raccolta dati, sistemi, formazione).
- Sei soggetta a CSDDD se superi 5.000 dipendenti e 1,5 mld. Prepara la mappatura della catena di fornitura.
- Rispetta il value chain cap: quando chiedi dati ESG ai fornitori PMI, limitati al perimetro VSME e informali del diritto di rifiuto.
- Usa il VSME come standard per i fornitori: è il perimetro riconosciuto dall’UE, evita contenziosi.
Se sei un consulente/commercialista
- Aggiorna le competenze ESG: la domanda delle PMI crescerà (non per obbligo, ma per filiera e banche).
- Offri il VSME come servizio: compilazione guidata del Modulo Base, costo 1.500-3.000 € per PMI.
- Verifica la posizione dei clienti: quali sono sopra soglia, quali sono esposti via filiera, quali hanno bisogno di supporto.
Domande frequenti
L’Omnibus abroga la CSRD? No. L’Omnibus modifica la CSRD, alzando le soglie e semplificando i requisiti. La CSRD resta in vigore per le aziende che superano le nuove soglie.
Le PMI devono fare il VSME? No, il VSME è volontario. Ma se una PMI ha clienti grandi aziende, il VSME è lo standard che le verrà richiesto (grazie al value chain cap, non possono chiederle di più).
Il value chain cap protegge davvero le PMI? Sì, formalmente. Le grandi aziende devono informare i fornitori del diritto di rifiuto e non possono discriminare. Nella pratica, la protezione dipende dalla consapevolezza della PMI e dalla volontà della grande azienda di rispettare la norma.
Cosa succede se l’Italia non recepisce l’Omnibus entro il 19 marzo 2027? L’Italia sarebbe in procedura di infrazione UE. Le aziende italiane potrebbero trovarsi in una situazione di incertezza normativa (soglie vecchie in Italia, soglie nuove a livello UE). Il governo italiano ha confermato l’intenzione di recepire in tempo.
L’Omnibus cambia qualcosa per il DNSH nei bandi PNRR? No. Il DNSH (Do No Significant Harm) è un principio separato dalla CSRD, che si applica ai fondi UE e PNRR indipendentemente dalle soglie aziendali. Per approfondire, consulta la nostra guida al DNSH nei bandi UE e PNRR.
Per concludere
La Direttiva Omnibus 2026/470 è un cambio di paradigma per l’ESG europeo. Da 50.000 aziende obbligate a 3.000, da “tutti devono rendicontare” a “solo i grandi, e anche loro con regole più semplici”. Per le PMI italiane, l’Omnibus è una liberazione formale dagli obblighi, ma non dall’esposizione all’ESG: filiera, banche e bandi continueranno a chiedere dati di sostenibilità.
La strategia migliore per una PMI non è ignorare l’ESG (perché i clienti e le banche lo chiederanno comunque), ma gestirlo in modo efficiente: adottare il VSME come standard, conoscere il value chain cap, e investire nelle azioni ESG che hanno ritorno economico (fotovoltaico, efficienza, certificazioni). Senza spendere 10.000 euro in consulenza.
Questa guida verrà aggiornata non appena uscirà il decreto di recepimento italiano (previsto entro marzo 2027). Iscriviti alla newsletter per ricevere l’aggiornamento.
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