Risposta diretta
Il regime de minimis ti permette di ricevere fino a 300.000€ in tre anni sotto forma di contributi a fondo perduto, voucher, agevolazioni e sconti contributivi da parte dello Stato e degli enti pubblici, senza che la Commissione Europea debba autorizzare ogni singolo aiuto. Se hai una PMI, quasi certamente hai già ricevuto aiuti de minimis senza saperlo — e quasi certamente hai spazio residuo che stai ignorando.
Cos’è il regime de minimis e perché esiste
L’Unione Europea vieta gli aiuti di Stato che distorcono la concorrenza. L’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) lo dice chiaramente: nessun aiuto favorisce un’impresa a scapito delle altre. Però la Commissione sa bene che certaini aiuti sono così piccoli che non possono in realtà alterare il mercato. Ecco perché esiste il regime de minimis: una semplificazione che permette agli Stati membri di erogare aiuti fino a un certo limite senza dover notificare preventivamente ogni singola misura a Bruxelles.
In pratica, quando uno Stato membro, una Regione, una Camera di Commercio o un comune ti dà un contributo de minimis, non deve chiedere il permesso alla Commissione UE. L’aiuto è considerato automaticamente compatibile perché il suo importo è troppo basso per incidere sugli scambi tra Stati membri.
ATTENZIONE: de minimis non significa “senza regole”. Significa “con regole semplificate ma rigorose”. Il tetto è assoluto, il cumulo è obbligatorio, e se lo superi le conseguenze sono severe.
Il nuovo regolamento: cosa cambia dal 2024
Il 13 dicembre 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2831, che sostituisce il precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e resta valido fino al 31 dicembre 2030.
Ecco il confronto tra il vecchio e il nuovo regime:
| Elemento | Vecchio regime (1407/2013) | Nuovo regime (2023/2831) |
|---|---|---|
| Limite massimo | 200.000€ | 300.000€ |
| Periodo di riferimento | 3 anni (periodo mobile) | 3 anni (periodo mobile) |
| Durata del regolamento | 31 dicembre 2023 | 31 dicembre 2030 |
| Settori esclusi | Pesca, acquacoltura, agricoltura primaria | Pesca, acquacoltura, agricoltura primaria, produzione primaria di prodotti agricoli |
| Aiuti agli export | Vietati | Vietati (nessun cambiamento) |
| Aiuti condizionati all’uso di prodotti nazionali | Vietati | Vietati (nessun cambiamento) |
| Trasparenza | Registro nazionale | Registro nazionale + potenziamento pubblicazione |
L’aumento da 200.000€ a 300.000€ è la novità che cambia tutto. Per la prima volta dal 2013, il tetto viene innalzato del 50%. Questo significa che molte imprese che avevano “esaurito” il plafond de minimis con il vecchio regime hanno ora uno spazio nuovo disponibile.
ATTENZIONE: il nuovo limite di 300.000€ si applica agli aiuti erogati a partire dal 1° gennaio 2024. Gli aiuti ricevuti sotto il vecchio regime (fino al 31 dicembre 2023) continuano a essere conteggiati nel periodo mobile di riferimento, ma con il vecchio tetto di 200.000€ per le erogazioni avvenute prima del 2024. Il calcolo di cumulo tra i due regimi segue le regole transitorie previste dall’articolo 9 del nuovo regolamento.
Come funziona il periodo mobile (con esempio pratico)
Il periodo mobile è la parte che genera più confusione. Non è un triennio fisso (tipo 2024-2026). È una finestra di tre anni che si sposta ogni volta che ricevi un nuovo aiuto.
La regola è questa: ogni aiuto de minimis che ricevi va sommato a tutti gli aiuti de minimis che hai ricevuto nei 36 mesi precedenti. Se la somma supera 300.000€, il nuovo aiuto non può essere erogato (o, se è stato già erogato per errore, deve essere restituito).
Esempio pratico con date
Immagina che oggi sia 15 marzo 2025. Vuoi richiedere un contributo de minimis di 25.000€. L’ente erogatore deve verificare cosa hai ricevuto dal 15 marzo 2022 in poi.
| Data | Aiuto ricevuto | Importo | Cumulo |
|---|---|---|---|
| 10 aprile 2022 | Voucher digitalizzazione (Invitalia) | 15.000€ | 15.000€ |
| 22 settembre 2023 | Contributo a fondo perduto (Regione Lombardia) | 40.000€ | 55.000€ |
| 5 febbraio 2024 | Esenzione contributiva (INPS) | 12.000€ | 67.000€ |
| 18 luglio 2024 | Voucher internazionalizzazione (Camera di Commercio) | 8.000€ | 75.000€ |
| 15 marzo 2025 | Nuovo contributo richiesto | 25.000€ | 100.000€ |
Totale: 100.000€ su 300.000€ disponibili. Ti rimangono 200.000€ di plafond de minimis per i prossimi 36 mesi (calcolati a scorrimento da ogni nuova erogazione).
ATTENZIONE: nota che l’aiuto dell’aprile 2022 è ancora dentro la finestra il 15 marzo 2025 (mancano meno di 36 mesi). Ma il 10 aprile 2025 uscirà dalla finestra mobile e il tuo cumulo scenderà a 85.000€, liberando ulteriore spazio.
Chi eroga aiuti de minimis in Italia
Non è solo lo Stato centrale. Il regime de minimis può essere utilizzato da qualsiasi ente pubblico, a qualsiasi livello. Ecco chi può erogare aiuti de minimis:
| Soggetto erogatore | Esempi concreti |
|---|---|
| Stato | MISE, MiSE (ora MIMIT), Ministero dell’Istruzione, INPS |
| Regioni | Bandi regionali per digitalizzazione, internazionalizzazione, sostenibilità |
| Province | Contributi per la sicurezza sul lavoro, efficientamento energetico |
| Comuni | Contributi affitti, esenzioni TARI, bonus locali |
| Camere di Commercio | Voucher digitalizzazione, voucher internazionalizzazione, contributi fiera |
| Enti pubblici vari | GSE (energia), INAIL, ISMEA, Agenzie regionali |
| Università e enti di ricerca | Borse, contratti di ricerca (se configurabili come aiuto) |
Questa è la ragione per cui è così facile accumulare aiuti de minimis senza rendersene conto: arrivano da fonti diverse, in momenti diversi, con denominazioni diverse. Ma il tetto è uno solo.
Tipologie comuni di aiuti de minimis in Italia
Ecco le categorie più frequenti che troverai nella pratica:
| Tipologia | Esempi | Importo tipico | Chi eroga |
|---|---|---|---|
| Voucher digitalizzazione | Voucher MISE 4.0, Voucher PMI digitali | 5.000€ – 15.000€ | MIMIT, Camere di Commercio, Regioni |
| Contributi a fondo perduto | Bandi regionali, FSC, fondi rotativi | 10.000€ – 100.000€ | Regioni, Province, MIMIT |
| Agevolazioni finanziarie | Tassi agevolati, garanzie su finanziamenti | Valore dell’agevolazione (non il finanziamento) | MedioCredito Centrale, ISMEA, Regioni |
| Esoneri contributivi | Sconti INPS, esenzioni contributive parziali | Variabile (calcolato in base all’esonero effettivo) | INPS, Regioni |
| Contributi affitti | Contributi per locazioni commerciali/artigianali | 1.000€ – 6.000€ | Comuni, Regioni |
| Voucher internazionalizzazione | Fiere estere, missioni, brevetti all’estero | 2.000€ – 10.000€ | Camere di Commercio, ICE-Agenzia, Regioni |
| Contributi consulenza | Bandi per servizi di consulenza aziendale | 2.000€ – 8.000€ | Camere di Commercio, Regioni |
| Contributi formazione | Piani formativi aziendali | 1.000€ – 5.000€ | Regioni, Fondi interprofessionali (se configurabili come aiuto) |
ATTENZIONE: quando un bando parla di “risorse de minimis” o “aiuto in forma de minimis“, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lorda (ESL), cioè il valore attuale dell’aiuto al momento della concessione. Per i contributi a fondo perduto è l’importo erogato. Per le agevolazioni finanziarie è il valore della garanzia o della riduzione del tasso. Per gli esoneri contributivi è l’importo dei contributi non versati.
Come verificare quanto hai già ricevuto: il RNAAS
Questa è la parte operativa che ti serve subito. Ogni aiuto de minimis che ricevi deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNAAS), gestito dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, ex MISE).
Come accedere al RNAAS
- Vai sul sito www.rnaas.mise.gov.it (ora sotto il dominio MIMIT)
- Se sei un’impresa, accedi con SPID, CIE o CNS
- Cerca la tua partita IVA
- Il sistema ti mostrerà tutti gli aiuti de minimis registrati a tuo favore
ATTENZIONE: il RNAAS non è perfetto. Ci possono essere ritardi nella registrazione. Alcuni enti locali (soprattutto i comuni più piccoli) registrano gli aiuti con mesi di ritardo. Non affidarti solo al RNAAS: tieni traccia autonomamente di ogni aiuto ricevuto, conservando i provvedimenti di concessione.
Autocertificazione
Quando richiedi un nuovo aiuto de minimis, l’ente erogatore ti chiederà di autocertificare l’importo totale degli aiuti de minimis ricevuti nei 36 mesi precedenti. Questa autocertificazione è un atto formale sotto la tua responsabilità. Se dichiari un importo inferiore a quello reale, commetti una falsità in attestazioni, con conseguenze penali e amministrative.
La dichiarazione tipo che troverai nei bandi è:
“L’impresa dichiara che il totale degli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni fiscali precedenti la data di concessione del presente aiuto non supera l’importo di [importo dichiarato] euro, di cui [eventuale importo] euro già ricevuti nel corso dell’esercizio in corso.”
Se l’ente erogatore riscontra incongruenze tra la tua autocertificazione e i dati del RNAAS, può sospendere l’erogazione o chiedere chiarimenti.
Cosa conta nel tetto e cosa NON conta
Questa è la distinzione che genera più errori. Non tutto ciò che ricevi dallo Stato è de minimis. E non tutti gli aiuti si cumulano.
Cosa SI cumula nel tetto de minimis
| Tipo di aiuto | Conta nel tetto? | Note |
|---|---|---|
| Contributi a fondo perduto esplicitamente qualificati come de minimis | Sì | Il bando lo dice chiaramente |
| Voucher de minimis (digitalizzazione, consulenza, ecc.) | Sì | Sempre se il bando lo specifica |
| Esoneri contributivi de minimis | Sì | Il valore dell’esonero (contributi non pagati) |
| Agevolazioni finanziarie de minimis | Sì | L’equivalente sovvenzione lorda dell’agevolazione |
| Contributi comunali de minimis | Sì | Anche quelli “piccoli” |
| Aiuti de minimis ricevuti da altri Stati UE | Sì | Se hai una sede in un altro Stato UE, quegli aiuti contano |
Cosa NON conta nel tetto de minimis
| Tipo di aiuto | Conta nel tetto? | Perché |
|---|---|---|
| Aiuti PNRR | No | Sono esenti ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TUE |
| Aiuti del COVID-19 (regolamento temporaneo) | No | Avevano un quadro separato, ormai scaduto |
| Aiuti de minimis ex Reg. 1407/2013 prima del 2024 | Parziale | Contano nel cumulo ma col vecchio tetto di 200.000€ |
| SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) | No | Regime separato, Reg. (UE) 2022/2463 |
| Aiuti “ex emptate” (esenzioni generali) | No | Non sono aiuti di Stato se aperte a tutti senza selezione |
| Rimborso di spese documentate (contratti pubblici) | No | Non è un aiuto, è un pagamento per una prestazione |
| Reddito di Emergenza, NASpI, Cassa Integrazione | No | Sono prestazioni previdenziali/sociali, non aiuti d’impresa |
ATTENZIONE: questo è il punto dove gli imprenditori sbagliano più spesso. Un contributo a fondo perduto che NON è qualificato come de minimis potrebbe essere un aiuto sotto un altro regime (Blocco Esenzioni, Aiuti a finalità regionale, ecc.). In quel caso non entra nel tetto de minimis, ma potrebbe avere regole di cumulo proprie altrettanto importanti.
L’eccezione SIEG: quando de minimis non si applica
I Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) sono attività considerate essenziali per la collettività che il mercato libero non fornirebbe in modo soddisfacente. Per questi servizi esiste un regime separato regolato dal Regolamento (UE) 2022/2463.
Quali attività rientrano nei SIEG:
| Settore | Esempi | Regolazione |
|---|---|---|
| Sanità | Ospedali pubblici, RSA, servizi ambulatoriali pubblici | Compensazione per obbligo di servizio pubblico |
| Istruzione obbligatoria | Scuole pubbliche e paritarie (per la parte obbligatoria) | Finanziamento pubblico come SIEG |
| Trasporti locali | Trasporto pubblico urbano, ferrovie regionali | Compensazione per obbligo di servizio |
| Servizi sociali | Asili nido, mense scolastiche, assistenza domiciliare | Possibile qualificazione come SIEG |
| Ambiente | Raccolta rifiuti, depurazione acque | Possibile qualificazione come SIEG |
ATTENZIONE: se la tua impresa eroga un SIEG in virtù di un affidamento formale da parte di un ente pubblico (una convenzione, un atto di affidamento), il compenso che ricevi non è un aiuto de minimis. È una compensazione per l’obbligo di servizio pubblico. Ma se l’ente pubblico ti dà un contributo aggiuntivo non collegato al SIEG, quello potrebbe essere de minimis e va conteggiato.
Le sanzioni: cosa succede se superi il tetto
Qui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiara e inequivocabile. Con la sentenza C-384/16 (causa Commissione Italiana contro Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Architetti), la Corte ha stabilito un principio fondamentale:
Se il tetto de minimis viene superato, l’aiuto illegittimo deve essere recuperato per intero, non solo per la parte eccedente.
Questo significa che se il tuo plafond de minimis era di 290.000€ e ricevi un aiuto di 20.000€ (portando il totale a 310.000€), non devi restituire solo i 10.000€ di eccedenza. Devi restituire tutti e 20.000€ dell’ultimo aiuto, più gli interessi di mora calcolati dalla data di erogazione fino alla data di restituzione effettiva.
Tabella delle conseguenze
| Violazione | Conseguenza | Base normativa |
|---|---|---|
| Superamento del tetto de minimis | Recupero dell’intero aiuto che ha causato il superamento + interessi | Sentenza C-384/16, Art. 4 Reg. 2023/2831 |
| Dichiarazione falsa sull’importo dei precedenti aiuti | Recupero dell’aiuto + sanzioni penali (falsità in attestazioni, art. 76 DPR 445/2000) | D.Lgs. 471/1997 |
| Mancata registrazione dell’aiuto nel RNAAS da parte dell’ente erogatore | L’ente è responsabile, non l’impresa. Ma l’aiuto comunque conta nel tetto. | Art. 6 Reg. 2023/2831 |
| Cumulo non consentito con altri regimi di aiuti | Recupero dell’aiuto secondo le regole del regime specifico | Varia depending dal regime |
ATTENZIONE: gli interessi di mora non sono simbolici. La Commissione UE calcola un tasso di riferimento che viene aggiornato ogni sei mesi. Negli ultimi anni ha oscillato tra il 2% e il 4,5% annuo, composto. Su importi significativi, il costo degli interessi può essere rilevante.
Aiuti de minimis e PNRR: attenzione al cumulo
I fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) non sono aiuti de minimis. Sono aiuti di Stato che beneficiano dell’esenzione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFEU (aiuti destinati a favorire lo sviluppo di alcune aree o attività economiche). Questo perché il PNRR è stato autorizzato dalla Commissione UE con una decisione specifica (SA.101125) che qualifica gli interventi come compatibili con il mercato interno.
Cosa questo significa in pratica:
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| I fondi PNRR contano nel tetto de minimis? | No |
| Posso ricevere un aiuto PNRR e un aiuto de minimis per lo stesso progetto? | Dipende dal bando. Spesso il bando lo vieta espressamente. |
| Se il bando PNRR lo vieta, è un problema di de minimis? | No, è un problema di doppiaggio dei costi ammissibili. Non puoi finanziare la stessa spesa due volte. |
| I contributi PNRR vanno registrati nel RNAAS? | Sì, come aiuto di Stato (ma nella sezione non de minimis) |
ATTENZIONE: anche se il PNRR non consuma il tuo plafond de minimis, devi comunque prestare attenzione al cumulo. Molti bandi PNRR contengono clausole esplicite che vietano la cumulabilità con altri aiuti di Stato, inclusi quelli de minimis, per le stesse spese. Leggi sempre il bando.
I 5 errori più comuni (e come evitarli)
Dopo aver analizzato centinaia di pratiche, ecco gli errori che si ripetono con maggiore frequenza:
Errore 1 — Non verificare il RNAAS prima di presentare domanda
Cosa succede: presenti la domanda per un contributo de minimis, l’ente verifica il RNAAS, scopre che hai già raggiunto il tetto e la tua domanda viene esclusa. Hai perso tempo, soldi (se hai pagato un consulente) e un’opportunità.
Come evitarlo: verifica il RNAAS prima di presentare qualsiasi domanda. E tieni un tuo registro aggiornato in parallelo, perché il RNAAS può avere ritardi.
Errore 2 — Non contare gli aiuti ricevuti da Regioni ed enti locali
Cosa succede: conteggi solo i contributi statali (MISE/MIMIT) e dimentichi i voucher della Camera di Commercio, i contributi regionali, le esenzioni comunali. Risultato: sottovaluti il tuo cumulo e rischi di superare il tetto senza saperlo.
Come evitarlo: tieni un file Excel con TUTTI i contributi pubblici ricevuti, da chiunque provengano, con data di concessione e importo.
Errore 3 — Confondere le esenzioni generali con gli aiuti de minimis
Cosa succede: pensi che il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno sia de minimis e lo conteggi nel tetto, riducendo artificialmente il tuo spazio disponibile. Oppure pensi che un’aiuto de minimis sia un’esenzione generale e non lo conteggi.
Come evitarli: leggi sempre il bando o il provvedimento di concessione. Cerca la dicitura “aiuto de minimis”, “aiuto di Stato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831”, oppure il riferimento al “Blocco Esenzioni” o a un altro regime specifico. Se non è chiaro, chiedi all’ente erogatore.
Errore 4 — Non autocertificare correttamente
Cosa succede: riempi l’autocertificazione in modo approssimativo, senza verificare i dati reali. Se l’ente erogatore scopre l’errore, l’aiuto è a rischio di recupero. Se non lo scopre, il problema rimane latente e potrebbe emergere in un controllo successivo.
Come evitarlo: prima di firmare qualsiasi autocertificazione, controlla il RNAAS e il tuo registro interno. Il tempo aggiuntivo è di 10 minuti. Il rischio di non farlo è la restituzione dell’aiuto.
Errore 5 — Sbagliare il calcolo del periodo mobile
Cosa succede: calcoli il cumulo su un triennio fisso (es. 2022-2024) invece di usare la finestra mobile dei 36 mesi. Risultato: potresti pensare di aver consumato tutto il plafond quando in realtà alcuni aiuti sono “usciti” dalla finestra e hai spazio disponibile.
Come evitarlo: il periodo mobile si calcola all’indietro dalla data di concessione del nuovo aiuto. Non è mai un triennio solare. Usa un foglio di calcolo o un semplice sistema di tracciamento.
Calcolo pratico: un’azienda reale con 3 aiuti diversi
Facciamo un esempio completo con numeri realistici. Metalmeccanica Rossi S.r.l., PMI di Brescia con 12 dipendenti, partita IVA attiva dal 2015.
Situazione al 1° gennaio 2024
L’azienda ha ricevuto i seguenti aiuti de minimis:
| Data concessione | Tipo di aiuto | Importo | Ente erogatore |
|---|---|---|---|
| 15 marzo 2022 | Voucher digitalizzazione | 12.000€ | Camera di Commercio di Brescia |
| 8 luglio 2022 | Contributo a fondo perduto (bando regionale) | 35.000€ | Regione Lombardia |
| 20 novembre 2023 | Voucher consulenza export | 5.000€ | Camera di Commercio di Brescia |
Cumulo al 1° gennaio 2024: 12.000 + 35.000 + 5.000 = 52.000€ (nel periodo 1° gennaio 2021 – 1° gennaio 2024)
Spazio residuo: 300.000 – 52.000 = 248.000€
L’azienda riceve un nuovo aiuto il 10 maggio 2024
Si presenta al bando “Imprese Digitali 4.0” del MIMIT e ottiene un voucher de minimis di 15.000€.
Periodo mobile al 10 maggio 2024: dal 10 maggio 2021 al 10 maggio 2024.
Tutti e tre gli aiuti precedenti cadono dentro questa finestra (marzo 2022, luglio 2022, novembre 2023 sono tutti dopo il 10 maggio 2021).
Nuovo cumulo: 52.000 + 15.000 = 67.000€
Nuovo spazio residuo: 300.000 – 67.000 = 233.000€
L’azienda riceve un altro aiuto il 3 febbraio 2025
Si presenta al bando “Sostenibilità e Competitività” della Regione Lombardia e ottiene un contributo a fondo perduto de minimis di 80.000€.
Periodo mobile al 3 febbraio 2025: dal 3 febbraio 2022 al 3 febbraio 2025.
Verifichiamo quali aiuti cadono nella finestra:
| Aiuto | Data | Cadono nella finestra? |
|---|---|---|
| Voucher digitalizzazione | 15 marzo 2022 | Sì (dopo il 3/2/2022) |
| Contributo regionale | 8 luglio 2022 | Sì |
| Voucher export | 20 novembre 2023 | Sì |
| Voucher digitale 4.0 | 10 maggio 2024 | Sì |
| Nuovo contributo | 3 febbraio 2025 | (è l’aiuto che stiamo calcolando) |
Cumulo: 12.000 + 35.000 + 5.000 + 15.000 + 80.000 = 147.000€
Spazio residuo: 300.000 – 147.000 = 153.000€
Cosa succede il 16 marzo 2025
Il primo aiuto (voucher digitalizzazione del 15 marzo 2022) esce dalla finestra mobile perché sono trascorsi più di 36 mesi.
Nuovo cumulo: 35.000 + 5.000 + 15.000 + 80.000 = 135.000€
Nuovo spazio residuo: 300.000 – 135.000 = 165.000€
Senza aver fatto nulla, l’azienda ha recuperato 12.000€ di plafond. E il 9 luglio 2025 ne recupererà altri 35.000€ (uscita del contributo regionale).
ATTENZIONE: questo esempio dimostra perché il monitoraggio continuo è fondamentale. L’azienda Rossi ha ancora 165.000€ disponibili a inizio 2025. Se non lo sa, potrebbe rinunciare a presentare domanda per bandi che avrebbe invece potuto utilizzare.
De minimis e imprese “unico beneficiario”
Una precisazione importante che riguarda le imprese individuali, i professionisti e i lavoratori autonomi. Se hai più attività (più partite IVA), il tetto de minimis si calcola per impresa, non per persona fisica.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e le linee guida della Commissione UE stabiliscono che imprese collegate o imprese partner (ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento 2023/2831) vanno considerate come un’unica impresa ai fini del calcolo del tetto. Sono “imprese collegate”:
- Un’impresa che ha la maggioranza dei diritti di voto di un’altra
- Un’impresa che ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione
- Un’impresa che ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra
Se sei socio di maggioranza di due S.r.l., il tetto de minimis delle due aziende è cumulato.
ATTENZIONE: se possiedi il 100% di due S.r.l. operative in settori diversi, il tetto *de minimis è unico per entrambe. Non è 300.000€ per ciascuna. È 300.000€ in totale.
Come fare pratica: 4 step operativi
Step 1 — Verifica la tua posizione attuale
Accedi al RNAAS (registro nazionale degli aiuti di Stato) sul sito del MIMIT. Cerca la tua partita IVA e annota tutti gli aiuti de minimis registrati. Controlla le date di concessione (non quelle di erogazione: fa fede la data del provvedimento di concessione).
Contemporaneamente, tira fuori tutti i provvedimenti di concessione che hai ricevuto negli ultimi 3 anni. Controlla se ciascuno è qualificato come de minimis. Se non lo sai, cerca la dicitura “de minimis” nel testo del provvedimento.
Risultato atteso: una lista completa di tutti i tuoi aiuti de minimis con data e importo.
Step 2 — Calcola il tuo plafond residuo
Prendi la data di oggi. Calcola la finestra mobile dei 36 mesi precedenti. Somma tutti gli aiuti de minimis la cui data di concessione cade dentro questa finestra.
Sottrai il risultato da 300.000€. Il numero che ottieni è il tuo plafond residuo de minimis disponibile.
Se il risultato è negativo, hai già superato il tetto. In quel caso, contatta immediatamente l’ente che ha erogato l’ultimo aiuto per valutare la situazione.
Risultato atteso: un numero chiaro, per esempio “187.500€ disponibili”.
Step 3 — Crea un sistema di tracciamento
Non affidarti solo al RNAAS. Crea un file di tracciamento (anche un semplice foglio Excel o Google Sheet) con queste colonne:
| Data concessione | Ente erogatore | Tipo di aiuto | Importo | Data uscita finestra mobile | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | CCIAA Brescia | Voucher digitalizzazione | 12.000€ | 15/03/2025 | Uscito dalla finestra |
| 08/07/2022 | Regione Lombardia | Contributo fondo perduto | 35.000€ | 08/07/2025 | — |
| … | … | … | … | … | … |
Aggiorna questo file ogni volta che ricevi o richiedi un aiuto.
Risultato atteso: un sistema che ti permette di sapere in 60 secondi il tuo plafond residuo in qualsiasi momento.
Step 4 — Usa il plafond in modo strategico
Adesso che sai quanto spazio hai, usa il tuo plafond de minimis in modo strategico. Alcuni consigli pratici:
- Non consumare il plafond per importi irrilevanti. Se hai 250.000€ disponibili, non è detto che tu debba usarli tutti. Tieni un margine per emergenze o per bandi particolarmente vantaggiosi che potrebbero uscire.
- Controlla sempre il bando prima di decidere se partecipare. Se il bando offre un contributo de minimis di 5.000€ e ti costa 3.000€ in consulenza per preparare la domanda, valuta se ne vale la pena.
- Pianifica le uscite dalla finestra mobile. Se sai che un aiuto di 50.000€ uscirà dalla finestra tra 2 mesi, aspetta prima di presentare domande per contributi più piccoli.
- Non confondere i regimi. Un aiuto del Blocco Esenzioni o del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER) non consuma il tuo plafond de minimis. Ma non puoi finanziare la stessa spesa con due regimi diversi.
- Chiedi chiarimenti all’ente erogatore. Se non sei sicuro che un determinato aiuto sia de minimis, scrivi all’ente che lo eroga e chiedi esplicitamente in quale regime rientra.
Domande frequenti
Un’aiuto ricevuto da un ente della mia Regione ma NON qualificato come de minimis conta nel tetto?
No. Solo gli aiuti esplicitamente qualificati come de minimis (ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 o del precedente 1407/2013) contano nel tetto. Gli altri aiuti di Stato seguono i propri regimi di cumulo.
Ho ricevuto un aiuto de minimis nel 2021. Conta ancora?
Dipende dalla data. Se la data di concessione è entro i 36 mesi precedenti alla data in cui stai calcolando il cumulo, sì. Altrimenti no. La finestra mobile fa scorrere fuori gli aiuti più vecchi automaticamente.
Se ho due S.r.l. di cui sono socio al 40% ciascuna, il tetto è cumulato?
No, se non hai l’influenza dominante. Il cumulo tra imprese collegate si applica solo se un’impresa ha il controllo sull’altra (maggioranza dei diritti di voto, diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ecc.). Se sei socio di minoranza di entrambe, i tetti sono separati. Ma se insieme a un altro socio controllate entrambe, la situazione va analizzata caso per caso.
I contributi a fondo perduto per il pagamento delle bollette (bonus energetici) sono de minimis?
Dipende dal bando specifico. Alcuni bonus energetici sono stati qualificati come de minimis, altri no. Controlla il provvedimento di concessione. In molti casi, i bonus bolle legati all’emergenza energetica sono rientrati nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (ora scaduto), non nel regime de minimis.
Se restituisco un aiuto de minimis, mi viene riaccreditato il plafond?
Sì, in linea di principio. Se restituisci un aiuto de minimis per qualsiasi motivo, l’importo restituito non dovrebbe più conteggiarsi nel calcolo del tetto. Tuttavia, devi assicurarti che la restituzione sia formalmente registrata nel RNAAS.
Riferimenti normativi
| Riferimento | Descrizione | Link |
|---|---|---|
| Regolamento (UE) 2023/2831 | Nuovo regolamento de minimis, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 | EUR-Lex |
| Regolamento (UE) n. 1407/2013 | Vecchio regolamento de minimis, applicabile agli aiuti concessi fino al 31 dicembre 2023 | EUR-Lex |
| Regolamento (UE) 2022/2463 | Regolamento SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) | EUR-Lex |
| Articolo 107 TFEU | Norma suiuti di Stato del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea | EUR-Lex |
| RNAAS – Registro Nazionale Aiuti di Stato | Registro gestito dal MIMIT per la trasparenza degli aiuti | rnaas.mise.gov.it |
| Sentenza C-384/16 | Corte di Giustizia: recupero integrale dell’aiuto in caso di superamento del tetto | CURIA |
Ultimo aggiornamento: gennaio 2025. Le informazioni contenute in questo articolo hanno valore informativo e non sostituiscono il parere di un consulente specializzato in aiuti di Stato. Prima di presentare qualsiasi domanda, verifica sempre i dati sul RNAAS e sul bando specifico.
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